Art. 19.

      1. Lo Stato, per emancipare la famiglia dagli ostacoli di ordine economico che ne limitano la formazione, la crescita e lo sviluppo, prevede agevolazioni fiscali e tributarie finalizzate in particolare a:

          a) eliminare le discriminazioni a carico delle famiglie monoreddito;

          b) ampliare l'ambito degli oneri deducibili dal reddito imponibile per tutte le spese che riguardano lo sviluppo della famiglia.